Mobilità volontaria e vincolo triennale

Il vincolo triennale, come chiarisce l’art.2 comma 2 del CCNI, sarà applicato, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2019/20, a tutti i docenti che saranno soddisfatti nella loro richiesta di trasferimento volontario, di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo, mediante preferenza analitica nella scuola, o mediante preferenza sintetica nel distretto sub-comunale o nel comune di titolarità.

Questi docenti, infatti, risulteranno titolari nella scuola di incarico triennale al momento di presentazione della domanda di mobilità, come prevede l’art.6 comma 8 del CCNI, dove si stabilisce che “Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale , ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. [….]”

 

Con la PREFERENZA ANALITICA il docente chiede esplicitamente una specifica scuola o circolo

Con la PREFERENZA SINTETICA su comuni, distretti, ambiti o provincia, invece, il docente chiede indistintamente tutte le scuole ubicate nel comune, distretto, ambito o provincia, senza nessuna priorità o ordine di preferenza.

 

Pubblicato da retroguardia

Docente e critico letterario. Dirige la rivista di critica letteraria "RETROGUARDIA". Si è occupato in particolare della narrativa di Guido Morselli e Gesualdo Bufalino. Altri interessi di ricerca riguardano anche la poesia contemporanea, la teoria della letteratura, il romanzo fantastico e comico, la metrica italiana. Suoi interventi critici sono apparsi in rete (Musicaos.it, Retroguardia, La poesia e lo spirito, ecc) e su alcune riviste di letteratura (Tabula rasa, Narrazioni, ecc). Socio fondatore dell’associazione culturale e membro del comitato di lettura di vibrisselibri, redattore de “La poesia e lo spirito” dal 2007.