Il proprietario ha, dunque, in primo luogo, la facoltà di godere della cosa, il che significa che può usarla per il soddisfacimento dei propri interessi. Accanto alla facoltà di godere sta la facoltà di disporre, che si esercita sia trasferendo ad altri la proprietà della cosa, sia concedendone ad altri il godimento (a titolo gratuito o a titolo oneroso). Tali facoltà, tuttavia, devono essere esercitate dal proprietario con l’osservanza dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla legge, che può ridimensionarle notevolmente.
Caratteristica della proprietà è il modo pieno ed esclusivo con il quale il godimento e la disponibilità della cosa sono assicurati al proprietario: in modo «pieno» significa che il proprietario può fare tutto della sua cosa (nei limiti del lecito); in modo «esclusivo» significa che egli ha diritto di escludere chiunque altro da ogni ingerenza nell’esercizio del suo diritto e che non è possibile la coesistenza sulla stessa cosa di distinti diritti di proprietà.
Altri caratteri della proprietà sono: l’elasticità, poiché le facoltà del proprietario seppure compresse dalla esistenza di diritti altrui sul bene, tornano automaticamente ad espandersi appena i limiti vengono meno; la perpetuità, poiché non possono esistere limiti temporali alla proprietà; l’assolutezza, in quanto il diritto di proprietà impone a tutti (erga omnes) un generico obbligo di astensione dal compimento di atti lesivi o turbativi.
La proprietà non è, tuttavia, un diritto illimitato, poiché la sua pienezza ed esclusività trovano tutela «entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico», allo scopo di assicurarne la funzione, che non è solo individuale, ma anche sociale.